Associazione Sportiva Dilettantistica R.U.L.I. Taekowndo affiliata alla FITA
Articolo 1 – Denominazione e sede
E’ costituita in Montefiascone, in via Carpine 116, una associazione sportivadilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata“Associazione Sportiva Dilettantistica R.U.L.I. Taekwondo”.
Articolo 2 – Scopo
1.L’associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L’associazione è affiliata alla F.I.T.A. Federazione Italiana Taekwondo.
2.Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del taekwondo, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e lapratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopraindicata. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.
3.L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall’elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture, qualificare especializzare le sue attività, o consulenza fiscale.
4.L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Taekwondo e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predettienti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinentiall’attività sportiva.
5.Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e deiregolamenti dell’ente di promozione sportiva e/o federali nella parte relativa all’organizzazioneo alla gestione delle società affiliate. 6.L’associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnicinell’ambito delle assemblee di settore federali.
Articolo 3 – DurataLa durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con deliberadell’assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 4 – Domanda di ammissione
1.Possono far parte dell’associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall’associazione e che ne facciano richiestae che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condottaconforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e daqualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigiodell’associazione, della Federazione Italiana Taekowndo e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapportoassociativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2.Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione dovranno redigere una domanda suapposito modulo e versare la quota associativa.
3.La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione delladomanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudiziodeve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea generale.
4.In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovrannoessere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessaper tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
5.La quota o contributo associativo non è rivalutabile, è intrasmissibile ad eccezionedei trasferimenti per causa di morte.
Articolo 5 – Diritti dei soci
1.Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età; ogni socio maggiorenne ha diritto al voto per l’approvazione o le modifiche dello statuto o regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
2.Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
3.La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
Articolo 6 – Decadenza dei soci
1.I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
A.dimissione volontaria;
B.mancata presentazione o rinnovo della domanda di ammissione a socio;
C.radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo,pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento delsodalizio;
D.scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 25 del presente statuto.
2.Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivodeve essere ratificato dall’assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deveessere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a unadisamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data disvolgimento dell’assemblea.
3.L’associato radiato non può essere più ammesso.
Articolo 7 – Organi
Gli organi sociali sono:
a)l’assemblea generale dei soci;
b)il presidente;
c)il consiglio direttivo.
Articolo 8 – Funzionamento dell’assemblea
1.L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed èconvocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituitarappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2.La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associativeall’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potràessere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.
3.L’assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4.Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza oimpedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dallamaggioranza dei presenti.
5.L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea confunzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare trai soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6.L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto daun notaio.
7.Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8.Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dalsegretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo adisposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo agarantirne la massima diffusione.
Articolo 9 – Diritti di partecipazione
1.Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione isoli soci non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avrannodiritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio con diritto di voto, può fareappello ai consiglieri o all’assemblea stessa in svolgimento, di verificare il diritto al voto di uno o più soci.
2. I soci sono soggetti al principio del voto singolo ex. Art. 2532 de codice civile.
3.Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di unassociato.
Articolo 10 – Assemblea ordinaria
1.La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione e nelle sedi di pratica delle discipline econtestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono o posta elettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza el’elenco delle materie da trattare.
2.L’assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente,almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale perl’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
3.Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazionenonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’associazione chenon rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Articolo 11 – Validità assembleare
1.L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dellamaggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2.L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sonopresenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3.Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assembleastraordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenutie delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile per deliberare loscioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dialmeno i 3/4 degli associati.
Articolo 12 – Assemblea straordinaria
1.L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorniprima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede dell’associazione e nelle sedi dipratica delle discipline e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono o postaelettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2.L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dellostatuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere ilfunzionamento e la gestione dell’associazione, scioglimento dell’associazione e modalità diliquidazione.
Articolo 13 – Consiglio direttivo
1.Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti,determinato, di volta in volta, dall’assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente,dall’assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed ilsegretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoicomponenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso diparità prevarrà il voto del presidente.
2.Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazionedi appartenenza, che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi diincompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di unaqualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche osospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3.Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza deiconsiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza deipresenti.
4.In caso di parità il voto del presidente è determinante
5.Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscrittoda chi ha presieduto la riunione. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gliassociati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne lamassima diffusione.
Articolo 14 – Dimissioni
1.Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno opiù consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, ove non vi siano candidati, il consiglio proseguirà carente dei suoicomponenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare imancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2.Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoicompiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovopresidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3.Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni oper qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso ilpresidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senzaritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinariadell’associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
Articolo 15 – Convocazione direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure sene sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
Articolo 16 – Compiti del consiglio direttivo
Sono compiti del consiglio direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno econvocare l’assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all’art. 8, comma 2;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporreall’approvazione dell’assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero renderenecessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea deisoci.
Articolo 17 – Il presidente
Il presidente dirige l’associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomiadegli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Articolo 18 – Il vicepresidente
Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneoed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Articolo 19 – Il segretarioIl segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige iverbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazionedell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e deipagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.
Articolo – 20 Il rendiconto
1.Il consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione, sia preventivo checonsuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero ecorretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto delprincipio della trasparenza nei confronti degli associati.
3.Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giornol’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia delbilancio stesso.
Articolo 21 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 01/08 e terminano il 31/07 di ciascunanno.
Articolo 22 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dalconsiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventiderivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
Articolo 23 – Sezioni
L’assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà piùopportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
Articolo 24 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi sarannodevolute all’esclusiva competenza della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sportpresso il Coni.Articolo 25 – Scioglimento
1. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza dialmeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo votopersonale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generalestraordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’associazione deveessere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
2. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazionedell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione chepersegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 26 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizionidello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Atletica Leggera a cui l’associazione èaffiliata e in subordine le norme del Codice Civile.
Montefiascone, approvato dall’assemblea dei soci il 08 / 11 / 2009
Il segretario …………………………….
il presidente …………………………….
Il vicepresidente ……………………………..